nidoPer fare rimuovere un nido di vespe posizionato sulla facciata condominiale appena sotto il tetto è necessario chiamare un’impresa abilitata?

Come bisogna ripartire i costi tra i condòmini?

Sono queste le domande che ci sono giunte da un nostro lettore che fa parte di un condominio con pochi partecipanti e senza obbligo di nomina dell’amministratore, che, dice, non essere presente.

Per rispondere alla domanda è necessario guardare al contenuto di due atti normativi, più nello specifico alla legge n. 82 del 1994 ed al decreto ministeriale n. 274 del 1997 che contiene disposizioni di attuazione del suddetto provvedimento legislativo.

Partiamo dalla legge recante Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.

Si tratta della “famosa” legge che riguarda anche le imprese che svolgono attività di pulizia delle scaleper i condominii.

L’art. 1, secondo comma, l. n. 82/94 specifica che entro novanta giorni dalla data di sua entrata in vigore sarebbe stato emanato con un decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato contenente varie definizioni utili ai fini di delineare chiaramente l’ambito applicativo della medesima legge.

In sostanza il decreto ministeriale – emanato non novanta giorno dopo, ma a distanza di tre anni – ha chiarito cosa dovesse intendersi per pulizia, disinfezione, ecc. e di conseguenza quali attività dovessero essere svolte da imprese possedenti determinati requisiti (es. iscrizione in specifici registri della Camera di commercio, ecc.).

La legge n. 82 del 1994 ed il collegato decreto ministeriale n. 274/1997 sono tutt’ora in vigore.

L’art. 1 lett. c) d.m. n. 274/97 specifica che le attività di disinfestazione sono “quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie”.

Il riferimento che ci interessa ai fini del tema che stiamo trattando è quello degli artropòdi: questo è un termine che in zoologia individua un tipo animale che comprende i pantopodi, i crostacei, i merostomi, gli aracnidi, i miriapodi e gli insetti (Fonte: Dizionario enciclopedico Treccani).

Tra gli insetti, sempre in termini strettamente zoologici, devono essere ricomprese le vespe. I procedimenti e le operazioni atte a distruggere le vespe (ed i loro nidi), quindi, sono attività che devono essere esercitate da specifiche imprese iscritte alla Camera di commercio. L’assemblea o l’amministratore non possono affidare l’incarico ad una persona che non abbia tali requisiti. Si tratterebbe di un atto illegittimo in quanto contrario alla legge.

Quanto alla ripartizione del costo, trattandosi di un servizio reso nell’interesse comune non vi sono ragioni per dubitare che, salvo diverso accordo tra tutti i condòmini, esso debba essere ripartito tra tutti i condòmini sulla base dei millesimi di proprietà.

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Written by Studio Adriani

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