Quale titolo edilizio è necessario per effettuare la sostituzione di una caldaia in un’abitazione privata?
Poiché sul tema ci sono parecchie voci, alcune contrastanti, pare opportuno riportare qui la risoluzione del quesito.
Ai sensi dell’art. 6 del Testo unico edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), gli interventi di manutenzione ordinaria non sono soggetti ad alcun titolo abilitativo, purché risultino rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.
Cosa si intende per manutenzione ordinaria
Per interventi di manutenzione ordinaria si intende, ai sensi dell’art, comma 1, lett. a) del medesimo testo normativo, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
È evidente che la sostituzione di una caldaia rientra nella manutenzione ordinaria, con la conseguenza che non occorre alcun titolo edilizio (cfr., recentemente, T.A.R. Calabria, sez. II, Catanzaro, sentenza n. 432 del 4 marzo 2015 e, in passato, T.A.R. Umbria, sent. n. 391 dell’8 giugno 2002, n. 391, che ha fatto applicazione dell’art. 31 lett. a), legge 5 agosto 1978, n. 457, poi trasfuso nel Testo unico edilizia).
Ricordiamo, ancora, che in merito alla specifica disciplina relativa agli impianti termici, viene in rilievo l’art. 5, commi 9, 9-bis e 9-ter d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, come introdotti dal d.l. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
Secondo tale normativa, gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.
È tuttavia possibile derogare a tale regola nei casi, tra gli altri, in cui si procede, anche nell’ambito di una riqualificazione energetica dell’impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente al 31 agosto 2013, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata.
In tali casi, è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengano alle classi 4 e 5 e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica.
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