Una condomina abita un’unità immobiliare vicina all’impianto d’ascensore comune. Il rumore prodotto da quell’impianto, a suo dire, è intollerabile. In ragione di ciò ed in considerazione del fatto che i rumori superano le soglie previste dai decreti ministeriali del 1997, la comproprietaria decide di far causa alla compagine per chiedere la cessazione della rumorosità illecita. La norma cui fa riferimento è l’art. 844 c.c. a mente del quale:

Acustica

Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso”.

Nel giudizio di primo grado la condomina vede accolte le proprie istanze che, però, sono rigettate a seguito del giudizio d’appello promosso dal condominio. Secondo il giudice del gravame, infatti, nella valutazione dell’intollerabilità non si poteva tener conto dei parametri normativi che erano stati emanati successivamente alla edificazione dello stabile. Tra le altre cose, poi, i rumori sembravano saltuari e la condomina risultava essere ipersensibile alla rumorosità. Un altro modo per dire: nulla d’intollerabile. La comproprietaria interessata non ci sta e ricorre alla Cassazione. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la sentenza d’appello fosse illegittima. Qui di seguito vediamo più nel dettaglio il perché.

Secondo gli ermellini “ i limiti normativi di rumorosità da osservarsi nella costruzioni degli impianti di ascensore, ancorché sopravvenuti alla realizzazione dell’edificio ed alla installazione dell’ascensore, in quanto evidentemente finalizzati a contenere l’impatto acustico nell’ambito di ambienti circoscritti (quali i fabbricati condominiali), a salvaguardia del diritto alla salute delle persone direttamente esposte alle emissioni in questione, ben possono essere assunti quali obiettivi parametri, ai fini del giudizio ex art. 844 c.c. di tollerabilità delle immissioni, valutazione che va compiuta all’attualità” (così Cass. 14 dicembre 2011 n. 26898). La palla ora tonerà alla Corte d’appello che dovrà giudicare in conformità a questo principio.

E’ bene, comunque, ricordare che per quanto le soglie normative siano specificamente previste per valutare la liceità di determinate emissioni, è altrettanto vero che non esiste un dato normativo che, ai fini della valutazione della tollerabilità ai sensi dell’art. 844 c.c., le ponga come dato unico ed insostituibile. In sostanza: non sempre illecito vorrebbe dire intollerabile. La tendenza contraria, però, sta andando sviluppandosi in seno alla Suprema Corte di Cassazione. Sta di fatto che dei rumori in condominio si parla tanto e spesso a giusta ragione visto la maleducazione delle persone o per la scarsa attenzione che in passato si è avuta nella progettazione e realizzazione degli edifici. Prossimamente approfondiremo questo tema in uno specifica guida pratica dedicata alla sopravvivenza da rumori in condominio

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Written by Studio Adriani

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