Pergolati, tettoie e opere minori: quando è richiesto il permesso di costruire? Ci siamo spesso occupati del tema delle strutture edilizie minori, riportando alcune interessanti e significative decisioni della giurisprudenza di merito.
Riprendiamo questo argomento esaminando altre recenti pronunce giurisprudenziali sul tema della necessità o meno del permesso di costruire per la realizzazione di opere precarie, pensiline e tettoie e lo facciamo facendoci aiutare da Eleonora Viganò, responsabile dell’Ufficio Legale Arcotecnica-WP Partnership e curatrice della rubrica Ingegneria e Diritto della rivista Ingegneri.
In una prima recente sentenza, la Cassazione si sofferma sul concetto di “precarietà”, al fine di stabilire se lo svolgimento di un’opera sia subordinata o meno all’ottenimento del permesso di costruire (sentenza 1191/2012). Nel caso in esame la Corte è stata chiamata ad esprimersi sul caso di un box di lamiera non destinato ad un uso temporaneo, edificato senza permesso di costruire.
Com’è noto, le opere precarie non necessitano di autorizzazioni edilizie: a tal fine, è quindi essenziale capire cosa si intende perprecarietà di una struttura.
Cosa si intende per struttura precaria?
Così dunque spiega la Corte: “la natura precaria deve ricollegarsi all’intrinseca destinazione materiale dell’opera, utilizzata per fini specifici contingenti e limitati nel tempo; e l’opera precaria allo stesso tempo deve poter essere rimossa con facilità e velocità dopo aver terminato la sua funzione”. Né la natura precaria dipende dai materiali utilizzati e dalla facilità della rimozione: l’unico criterio è “la valutazione delle esigenze che l’opera deve soddisfare”, vale a dire se le stesse necessitino, per loro natura, di “un’opera durevole nel territorio”.
Nel caso in esame, la costruzione dei box così edificati (e mantenuti per più di due anni) senza il permesso di costruire ha comportato, per i ricorrenti, alla pena di 20 giorni di arresto e 10,400,00 euro di ammenda, con costituzione della pena detentiva in quella di 760,00 euro di ammenda, perché’ ritenuti colpevoli del reato previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 44, lettera c) per avere edificato in assenza di permesso di costruire e in area soggetta a vincolo un box in lamiera non destinato a uso temporaneo.
In un’altra importante sentenza, la Corte di Cassazione si sofferma sulla necessità o meno di ottenimento del permesso di costruire per l’edificazione di pensiline e tettoie che, per loro natura, non possano essere classificate come opere provvisorie e accessorie.
In tutti i casi in cui la realizzazione di tale opera non possa considerarsi precaria, è necessario richiedere il permesso di costruire.
Infatti, secondo la Corte di Cassazione, “il permesso di costruire deve essere richiesto non solo per la creazione di nuovi volumi, ma per tutti gli interventi che, implicando una modifica del territorio, non possono essere considerati minori”.
Le pensiline e le tettoie (considerate, per la Corte, sinonimo l’una dell’altra) possono infatti aumentare l’abitabilità dell’immobile, non potendo più essere classificate come mere opere provvisorie e accessorie: va da se che un intervento del genere non può che necessitare il permesso di costruire. Si differenziano invece da tettoie e pensiline i pergolati, “costituiti da una struttura aperta sia nei lati esterni che nella parte superiore e destinati solitamente alla produzione di ombra”.
Conclusioni
Dall’analisi giurisprudenziale emerge quindi che, in caso di realizzazione di opere minori e non meglio classificabili, il criterio di discrimine in base al quale capire se l’opera in esame necessiti, al fine della sua realizzazione, di permesso di costruire, sia operare un’indagine non tanto sulla sua temporaneità o sui materiali utilizzati, quanto piuttosto sulla finalità e lo scopo della stessa.
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