Niente risarcimento per i rumori provenienti dalla lavatrice del vicino, anche se superiori a 3 decibel del rumore di fondo (normalmente individuato dalla giurisprudenza quale limite di tollerabilità), se l’utilizzo dell’elettrodomestico si protrae per 5-10 minuti (il tempo di una centrifuga …), per non più di una volta al giorno e in orari non destinati al riposo.
Lo ha stabilito la seconda sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 22105 del 29 ottobre 2015.
Gli Ermellini hanno definitivamente respinto la richiesta di risarcimento avanzata da un condòmino, ritenendo che il rumore proveniente dalla lavatrice del vicino, considerata la concreta situazione di fatto, non possa ritenersi obiettivamente intollerabile. L’eccessivo rumore, infatti, può disturbare i vicini oltre i limiti della normale tolleranza solo se l’utilizzo della lavatrice avviene nelle ore notturne o di riposo pomeridiano.
Il caso – La vicenda presa in esame riguardava la richiesta di risarcimento danni avanzata da un condòmino per i rumori provenienti dall’abitazione del vicino e, in particolar modo, dalla sua lavatrice, posizionata in una stanza situata al piano superiore rispetto a quello dell’attore, in corrispondenza della camera da letto.
In questi casi, come noto, la norma da applicare è l’art. 844 c.c.: “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso”.
Il limite della normale tollerabilità – Già in precedenti occasioni la Corte ha avuto modo di affermare che il limite di normale tollerabilità delle immissioni non ha carattere assoluto, ma relativo, cioè deve essere fissato caso per caso, tenendo conto delle condizioni naturali e sociali dei luoghi e delle abitudini della popolazione (tra le tante, Cass. civ. 10735/2001).
Irrilevanza delle norme di diritto pubblico nei rapporti tra privati–E’ stato altresì puntualizzato che i parametri eventualmente fissati da norme pubbliche speciali (ad esempio, il D.M. 1° marzo 1991), pur potendo essere considerati criteri minimi di partenza per stabilire l’intollerabilità o meno delle immissioni, non sono assolutamente vincolanti per il giudice civile. Si tratta, infatti, di norme che operano esclusivamente nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione, a tutela di beni della collettività (ad esempio, l’ambiente, l’inquinamento acustico, ecc.). L’art. 844 c.c., invece, regola i rapporti tra privati in considerazione della particolarità della situazione concreta, per cui il giudice ben potrà considerare intollerabili ex art. 844 c.c. le immissioni inferiori ai parametri fissati da norme pubbliche o, viceversa, considerare tollerabili rumori superiori a detti parametri (Cass. civ. n. 2319/2011).
La soluzione del caso – Nel caso di specie, è stato accertato che il rumore prodotto dalla lavatrice, quando lavorava a pieno carico e nella fase centrifuga, superava effettivamente i 3 decibel del rumore di fondo, normalmente individuato dalla giurisprudenza quale limite di tollerabilità delle immissioni rumorose.
Tuttavia – osserva la Corte – il condomino non ha provato in giudizio né una frequenza particolarmente intensa nell’uso dell’elettrodomestico, né che i lavaggi avvenissero in orario notturno e di riposo pomeridiano. È stato invece accertato che il rumore oggetto della contesa si protraeva solo per 5-10 minuti al giorno, in orari non destinati al riposo e, presumibilmente, non più di una volta al giorno.
Per gli Ermellini, dunque, la decisione della Corte d’appello è corretta e va confermata. Infatti, valutate tutte le circostanze del caso concreto, il rumore prodotto dalla lavatrice non può essere ritenuto obiettivamente intollerabile, sia alla luce dei parametri indicati dall’art. 844 c.c. sia anche considerando la soglia massima di rumorosità fissata dalle norme speciali (5 decibel in orario diurno).
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