Domanda: devo stipulare, in qualità di locatore, un contratto di locazione a uso abitativo per un immobile in Piemonte. Il mio geometra sostiene che non è più obbligatorio l’A
ce, e neppure l’Ape, in quanto è sufficiente consegnare al conduttore l’Ace afferente al condominio nel suo complesso. Ciò corrisponde al vero, oppure occorre che mi faccia predisporre un Ace (o Ape) per il mio singolo alloggio?

Risposta :
salvo esame della fattispecie in concreto, e in presenza dei requisiti citati di seguito, si ritiene che il geometra abbia ragione. In particolare – in caso sia stato redatto un Ace (attestato di certificazione energetica), ora Ape (attestato di prestazione energetica), “condominiale”, cioè relativo all’intero edificio – è possibile consegnare al conduttore, all’atto della stipula del contratto, l’attestato condominiale (purché non sia scaduto), inserendo nel contratto, se jpeg-fbsoggetto a registrazione, una clausola con cui il conduttore dichiara di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine all’attestazione della prestazione energetica dell’edificio. Si tenga presente che – per l’articolo 6, comma 4, del Dlgs 192/2005 – «l’attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. L’attestazione di prestazione energetica riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d’uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva».Infine, si specifica che l’articolo 42 della legge della Regione Piemonte 11 marzo 2015, n. 3, ha abrogato la precedente legge regionale 13 del 2007, contenente “disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia”.

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Written by Studio Adriani

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