I rami dell’albero del mio vicino si protendono sul mio giardino: spetta a me o a lui farli tagliare e pagare il giardiniere?

 

Il codice civile [1] stabilisce che il vicino sul cui giardino si protendono i rami dell’albero piantato nell’altrui proprietà può chiedere, in qualsiasi momento (senza limiti di prescrizione), di tagliarli. Egli stesso può tagliare eventualmente le radici che si addentrano nel suo fondo.

Se dai rami cadono frutti sul giardino del vicino, appartengono a quest’ultimo che, quindi, se ne può legittimamente impossessare senza dovere alcunché.

 

Tale diritto può essere esercitato anche se gli alberi sono posti a distanza di legge dal fondo del vicino.

 

Questo significa che le spese dovranno essere sostenute dal titolare del fondo ove insistono gli alberi. In caso di sua inottemperanza, può chiedere al tribunale i provvedimenti di urgenza. La recinsione dei rami non può spingersi all’abbattimento dell’albero.

 

Secondo alcuni autori, la forma di tutela prevista, in via eccezionale, per le radici (ossia il diritto del vicino di reciderle da solo) si può applicare anche ai rami che invadono il proprio giardino: in tal caso, il vicino potrebbe attrezzarsi per provvedere autonomamente a difendere la sua proprietà, fermo restando il divieto di entrare nel fondo altrui [2].

 

Le leggi regionali che vietano l’abbattimento di alberi aventi particolare valore naturalistico non impediscono il diritto del vicino di ottenere la recisione dei rami protesi sul suo fondo.

 

La facoltà di tagliare i rami si può esercitare in qualunque tempo, è imprescrittibile e può essere esercitata dal titolare del diritto di proprietà sul fondo o da qualsiasi altro titolare di diritto come l’usufruttuario. Di conseguenza, il proprietario dei rami non potrà mai rivendicare il diritto di usucapione della servitù di protendere i rami sul fondo del vicino.

 

Responsabilità e risarcimento

Il proprietario degli alberi è tenuto al risarcimento dei danni nei confronti del vicino, anche quando quest’ultimo non si sia avvalso della facoltà di recidere le radici.
[1] Art. 896 cod. civ.

[2] P. Adriano Irpino, 15.07.1998 GM 1998, 888; T. Ariano Irpino 9.6.99 GM 2000, 841.

 

 

Fonte

Written by Studio Adriani

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