frequente il ritrovo in gruppo per una cena in compagt79-cattivi-odori-normalenia di amici o della famiglia, magari con una divertente e bella grigliata. Solo che spesso, questa appare come fastidiosa e a volte dannosa per i vicini; difatti il barbecue in Condominio è spesso una causa di attriti tra condòmini in una fattispecie in cui vengono a contrasto il diritto di un proprietario di utilizzare la cosa propria, con quello del vicino quando i fumi invadono i suoi spazi privati.

 

Aspetti generali. La normativa che regola la tutela dei diritti e dei doveri di un possessore di barbecue nei confronti del vicinato è racchiusa nell’articolo 844, comma 1 del Codice Civile che recita: <>.

Dall’analisi della norma si evince subito che è consentita l’emissione di fumi (di qualsiasi provenienza), purché questi non superino il limite di tollerabilità.

I fumi del barbecue vengono definiti come cause di possibili disturbi alle abitazioni private e alla qualità della vita, tuttavia la legge non vieta la possibilità di realizzare un barbecue, ma ne limita l’estensione dei fumi.

Proprio per questo motivo è indispensabile che il barbecue venga realizzato con i componenti necessari che garantiscano la sicurezza e lo smaltimento dei fumi in maniera responsabile.

Anche per ciò che riguarda la collocazione del barbecue in un condominio, non esiste una regolamentazione generale, valida per tutti; difatti, al momento della stipula delle leggi comportamentali (regolamento), è possibile prevedere anche la redazione di articoli riguardanti i limiti e le possibilità in materia di barbecue.

Premesso ciò, il limite di tollerabilità ai fumi è molto soggettivo, proprio per questo motivo (rispettando le normative comunali e quelle previste dal condominio e dall’articolo 844, comma 1 del Codice Civile), è buona abitudine instaurare un ottimo rapporto con i vicini.

 

La normale tollerabilità e il disturbo della collettività. La normale tollerabilità deve essere intesa come soglia oltre la quale l’immissione diventa illecita: se sono superati i limiti dettati dalla normativa speciale (in materia di aria, acqua, rumore, ecc.), l’evento immissivo è sicuramente intollerabile.

Sul punto, in più occasioni è stato ribadito che l’attitudine delle emissioni di gas, vapori o fumi a molestare persone non deve necessariamente essere accertata mediante perizia, ben potendo, al contrario, il giudice, secondo le regole generali, fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura quali, in particolare, le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti delle emissioni summenzionati;

per meglio dire, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell’espressione di valutazioni soggettive o di giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito dai dichiaranti medesimi.

In pratica, non è necessario che l’emissione stessa provochi un effettivo nocumento, essendo invece sufficiente l’attitudine del gas, del vapore o del fumo, emesso ad offendere, imbrattare, molestare le persone. (Cass. n. 5215 del 09 maggio 1995, Cassazione 21 gennaio 1998, n. 739 e Cass. pen., sez. VI, 11 aprile 1990, n. 5312).

In conclusione, non è necessario aver provocato direttamente un danno in quanto basta l’attitudine stessa dei gas ad essere molesti.

In altra occasione, il Giudice di pace di Torino con la sentenza del 10/06/2010 ha ribadito che dove i fumi vengono considerati deprimenti della qualità della vita, “l’art. 844 del codice civile è stato interpretato dalla giurisprudenza in senso contrario all’impostazione originaria che ne è risultata ribaltata privilegiando l’interesse della qualità della vita privata.

Sicché i fumi e gli odori provenienti dal barbecue, vista la vicinanza e le immissioni che la cottura è in grado di sviluppare, sono in grado di provocare un “sensibile disturbo e disagio in un’abitazione privata e contribuiscono a deprimervi la qualità della vita”, rendendo quindi applicabile la fattispecie di cui all’art. 844 del codice civile”.

 

Il regolamento di condominio. Nonostante i divieti imposti dalle previsioni legislative, tuttavia, esistono anche delle deroghe previste dai regolamenti.In più occasioni, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare chele previsioni negoziali contenute nel regolamento condominiale, avente origine contrattuale, sono costitutive, per tutti i condomini, di un vincolo di natura reale assimilabile ad una servitù reciproca.

Difatti, i condomini, con il regolamento di condominio, possono disciplinare i loro rapporti reciproci, in materia di immissioni di fumo, anche con norma più rigorosa di quella dettata dall’art. 844 del codice civile.

Per tali ragioni, sono legittime le restrizioni alle facoltà inerenti alla proprietà esclusiva del singolo condomino contenute nel regolamento di condominio di natura contrattuale, purché formulate in modo espresso o comunque non equivoco (sì da non lasciare alcun margine d’incertezza sul contenuto e la portata delle relative disposizioni).

Ne consegue che in tal caso la liceità o meno dell’immissione deve essere determinata non sulla base della norma civilistica generale ma alla stregua del criterio di valutazione fissato dal regolamento.

(In tal senso Cassazione Civile del 18 gennaio 2011, n. 1064; Cassazione, del 7 gennaio 2004, n. 23 e Cassazione, sentenza del 4 febbraio 1992 n. 1195).

 

Il regolamento comunale. Spesso le immissioni vengono disciplinate non solo dal Regolamento del Condominio, ma anche da quello della Polizia Urbana Comunale: ad esempio, alcuni regolamenti prevedono che è vietato accendere fuochi di qualsiasi genere, anche in luoghi privati, se non siano forniti di apposita canna fumaria. Sicché, è possibile anche far riferimento a questa disciplinare, laddove contemplata dalle competenti autorità, per la tutela dei propri diritti.

L’assemblea e l’amministratore di condominio. A prescindere del rispetto di eventuali ulteriori disposizioni del regolamento condominiale, è importante che l’amministratore intervenga per assicurare il miglior godimento delle parti comuni a ciascun condomino, sottoponendo la questione all’assemblea per le opportune decisioni, posto che – salvo espresso mandato dall’assemblea conferito con la maggioranza di cui all’articolo 1136 secondo comma (e cioè con la maggioranza degli intervenuti oltre i 500 millesimi) – egli non può agire giudizialmente per ottenere la inibitoria delle immissioni e per il risarcimento dei danni. Il che non toglie che i condomini danneggiati possano singolarmente agire per la eliminazione delle immissioni e per il risarcimento.

Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, prima di intraprendere la strada giudiziale, è sempre opportuno parlare col vicino cercando di fargli capire che il barbecue reca disturbo alla sua proprietà.

Tra le soluzioni bonarie, un’altra possibilità è quella di ricorrere all’Amministratore chiedendo di predisporre una nota generica da inviare a tutti i condòmini, in cui li si richiama ad osservare regole comportamentali per il buon vivere civile, con espresso riferimento all’invito di non accendere fuochi per barbecue o similari, che possano recare disturbo ai vicini, magari facendo anche riferimento all’eventuale divieto sancito dal Regolamento Condominiale o da quello della Polizia Municipale.

Fonte

Written by Studio Adriani

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