Il Codice Civile non contiene una definizione di costruzione. Come individuare quelle assoggettabili al regime delle distanze tra edifici?
Non ogni manufatto che insiste sul suolo o su una costruzione preesistente è sottoposto al regime delle distanze. Tale disciplina è infatti vincolante solo se le costruzioni che presentano caratteristiche in grado di conferire al bene stabilità e solidità.
L’art. 873 del
codice civile non contiene, infatti, una definizione di costruzione, rilevante ai fini del calcolo delle distanze tra edifici. Tale definizione è stata quindi fornita dall’interpretazione giurisprudenziale, secondo la qualecostituisce una costruzione e deve rispettare la disciplina sulle distanze, l’opera che presenti le seguenti caratteristiche:
- non sia totalmente interrata;
- presenti i caratteri della solidità e della stabilità;
- sia immobile rispetto al suolo (l’opera può essere appoggiata, incorporata o collegata in maniera fissa ad un corpo di fabbrica, contestualmente realizzato oppure preesistente).
Non rilevano invece ai fini della definizione della nozione di costruzione:
- il livello di posa ed elevazione dell’opera;
- i caratteri dello sviluppo aereo;
- l’uniformità e continuità della massa;
- il materiale impiegato per la sua realizzazione, la sua destinazione;
- le modalità ed i mezzi di collegamento al suolo della costruzione;
- il carattere di accessorietà o di individualità della costruzione.
Sulla base di queste caratteristiche essenziali, si articola una vasta giurisprudenza cheha analizzato la casistica pratica degli immobili e delle loro parti accessorie al fine di comprenderne l’assoggettabilità o meno alla disciplina sulle distanze. In questa sede ci limitiamo a evidenziare un principio fondamentale: secondo la giurisprudenza, la costruzione non deve essere necessariamente un edificio intero, potendo ben consistere anche in una porzione dello stesso.
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