Il Codice Civile non contiene una definizione di costruzione. Come individuare quelle assoggettabili al regime delle distanze tra edifici?

 

sporti_ornamentaliNon ogni manufatto che insiste sul suolo o su una costruzione preesistente è sottoposto al regime delle distanze. Tale disciplina è infatti vincolante solo se le costruzioni che presentano caratteristiche in grado di conferire al bene stabilità e solidità.

L’art. 873 del
codice civile non contiene, infatti, una definizione di costruzione, rilevante ai fini del calcolo delle distanze tra edifici
. Tale definizione è stata quindi fornita dall’interpretazione giurisprudenziale, secondo la qualecostituisce una costruzione e deve rispettare la disciplina sulle distanze, l’opera che presenti le seguenti caratteristiche:

  • non sia totalmente interrata;
  • presenti i caratteri della solidità e della stabilità;
  • sia immobile rispetto al suolo (l’opera può essere appoggiata, incorporata o collegata in maniera fissa ad un corpo di fabbrica, contestualmente realizzato oppure preesistente).

Non rilevano invece ai fini della definizione della nozione di costruzione:

  • il livello di posa ed elevazione dell’opera;
  • i caratteri dello sviluppo aereo;
  • l’uniformità e continuità della massa;
  • il materiale impiegato per la sua realizzazione, la sua destinazione;
  • le modalità ed i mezzi di collegamento al suolo della costruzione;
  • il carattere di accessorietà o di individualità della costruzione.

Sulla base di queste caratteristiche essenziali, si articola una vasta giurisprudenza cheha analizzato la casistica pratica degli immobili e delle loro parti accessorie al fine di comprenderne l’assoggettabilità o meno alla disciplina sulle distanze. In questa sede  ci limitiamo a evidenziare un principio fondamentale: secondo la giurisprudenza, la costruzione non deve essere necessariamente un edificio intero, potendo ben consistere anche in una porzione dello stesso.

 

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Written by Studio Adriani

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