Se la pianta attuale dell’immobile non è identica o il notaio non ha effettuato i controlli o il tecnico ha dichiarato il falso. In tal caso dovrà rivolgersi agli interessati per ottenere il risarcimento del danno

 

Un contribuente ha acquistato una casa ed è stato allegato al rogito una planimetria corrispondente all’abitazione attuale.

Dovendo inviare al comune la richiesta per effettuare dei lavori, il contribuente scopre che esiste una planimetria diversa perché sono stati effettuati nel frattempo dei lavori a suo tempo non denunciati. Che fare?

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Prima di un rogito di un immobile, ma anche in caso di donazione e divisioni, il notaio ha l’obbligo di verificare se lo stato di fatto è conforme ai dati catastali. La verifica riguarda principalmente gli intestatari, la toponomastica e la planimetria.

La conformità deve essere specificamente dichiarata all’interno dell’atto da parte del venditore e la planimetria catastale deve essere allegata al rogito (Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 (convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122), articolo 19 che introduce l’obbligo, pena nullità dell’atto, per gli atti pubblici e le scritture private relative al trasferimento di diritti reali come la compravendita su fabbricati esistenti una dichiarazione di conformità dello stato di fatto con i dati catastali e le planimetrie). Le conseguenze per una dichiarazione falsa sono importanti e comportano anche la nullità dell’atto.

La normativa permette di avvalersi dell’ausilio di un tecnico abilitato che può redigere un attestato di conformità con cui dichiara la rispondenza tra stato di fatto e dati catastali. Quindi se la pianta attuale dell’immobile del contribuente non è identica allo stato dei fatti o il notaio non ha effettuato i controlli o il tecnico ha dichiarato il falso. In tal caso dovrà, quindi, rivolgersi agli interessati per ottenere il risarcimento del danno.

Viceversa se il contribuente ha acquistato senza richiedere i controlli, ovvero presentando una pianta non aggiornata e dichiarando in atto che avrebbe accettato l’immobile nello stato in cui era, spetta a lui sanare la situazione. Lo stesso nel caso in cui avesse acquistato senza prima prendere visione dell’immobile.

 

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Written by Studio Adriani

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