La disciplina delle distanze tra edifici e corpi avanzati aggettanti come scale esterne e volumi tecnici
Nel calcolo della distanza minima tra costruzioni, si deve tener conto anche delle strutture accessorie di un fabbricato, qualora queste, presentando connotati di consistenza e stabilità abbiano natura di opera edilizia.
Costante è l’indirizzo giurisprudenziale che fa rientrare nel novero di tali strutture accessorie le scale esterne in muratura (Cass. civ., Sez. II, 30 gennaio 2007, n. 1966).
Tipologie di scale esterne considerate parti integranti di un edificio
Il costante indirizzo giurisprudenziale che annovera le scale esterne tra le opere edilizie atte a estendere il volume del fabbricato cui aderiscono ha analizzato diversi tipi di progetti di scale:
– scale che in alcune rampe sono a struttura chiusa e nelle rampe finali sono aperte, considerando, in tale caso irrilevante che la copertura – atta a creare una volumetria nuova – fosse solo parziale;
– scale che si sviluppano in rampe e pianerottoli dotati di parapetto.
Giurisprudenza di riferimento
Cass. civ., Sez. II, 15 febbraio 2001, n. 2228
Cass. civ., Sez. II, 30 gennaio 2007, n. 1966
Al contrario: tipologie di scale non considerate come opere edilizie
Quando le scale non ampliano i volumi edilizi (non essendo previste in essere una superficie vuota, un vano) le stesse non vanno assoggettate al rispetto delle distanze tra costruzioni. È il caso, ad esempio, delle scale antincendio: esse, generalmente in ferro e/o acciaio sono sovente realizzate in epoca successiva alla costruzione dell’immobile, come adeguamento normativo.
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Giurisprudenza di riferimento
TAR Piemonte, 25 marzo 2008, n. 505
Non sono computabili nella volumetria delle costruzioni, e quindi non sono assoggettabili al calcolo delle distanze i cd. volumi tecnici, ossia quelle opere prive di autonomia funzionale, anche potenziale, destinate a contenere impianti tecnologici indispensabili per assicurare il comfort abitativo ad una costruzione principale per esigenze tecniche-funzionali: si tratta di impianti necessari per l’utilizzo dell’abitazione che non possono essere ubicati nel corpo della costruzione.
La qualificazione di vano tecnico di un determinato volume va effettuata sulla scorta delle appena indicate caratteristiche: pertanto, qualora un intervento edilizio sia di altezza e volume tale da poter essere destinato a locale abitabile, deve essere considerato ad ogni effetto come costruzione, sia ai fini della cubatura che ai fini del calcolo dell’altezza e delle distanze, e ciò indipendentemente dalla qualificazione che ne viene attribuita nel progetto presentato per l’autorizzazione dell’intervento (TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 15 gennaio 2005, n. 143).
La giurisprudenza ha esaminato una varia casistica enucleando i seguenti principi:
• rientrano nel novero dei volumi tecnici gli impianti connessi alla condotta idrica, termica, elettrica, agli impianti di elevazione ecc. In tale ottica, sono considerati come volumi tecnici gli ascensori esterni posti a servizio di edificio cui aderiscono (C. St., Sez. IV, 5 dicembre 2012, n. 6253; Cass. civ., Sez. II, 26 novembre 2012, n. 20866; Cass. civ., Sez. II, 3 febbraio 2011, n. 2566);
• non sono considerati volumi tecnici quelle parti di fabbricato che ne costituiscono parte integrante, come ad esempio il vano scale, i torrini (Cass. civ., Sez. II, 3 febbraio 2011, n. 2566) o anche i silos (Cass. civ., Sez. II, 26 novembre 2012, n. 20886).
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