Il diritto d’uso consente al suo titolare (usuario) di servirsi di un bene, il diritto di abitazione consente al suo titolare (abitante) di abitare in una casa.
Il diritto reale di abitazione trova disciplina all’art.1022 del c.c: Chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia.
Differente dal diritto di uso disciplinato all’art.1021 del c.c: Chi ha il diritto d’uso di una cosa, può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti (821) per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia (1023 e seguenti, 1100). I bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del titolare del diritto.
Il diritto d’uso consente al suo titolare (usuario) diservirsi di un bene, il diritto di abitazione consente al suo titolare (abitante) di abitare in una casa.
Entrambi sono diritti personali ossia strettamente legati alla persona titolare del diritto e secondo l’Art.1024: I diritti di uso e di abitazione non si possono cedere (853) o dare in locazione.
Per tutti e due assume un rilievo fondamentale, ai fini dell’individuazione della consistenza dei diritti stessi, lanozione di famiglia:
Nella famiglia si comprendono anche i figli nati dopo che è cominciato il diritto d’uso o d’abitazione, quantunque nel tempo in cui il diritto e sorto la persona non avesse contratto matrimonio. Si comprendono inoltre i figli adottivi (291 e seguenti), i figli naturali riconosciuti (250 e seguenti) e gli affiliati (404 e seguenti), anche se l’adozione, il riconoscimento o l’affiliazione sono seguiti dopo che il diritto era già sorto. Si comprendono infine le persone che convivono con il titolare del diritto per prestare a lui o alla sua famiglia i loro servizi (att. 153). Art. 1023
Cosa accade in caso di morte del coniuge sul diritto di abitazione?
In caso di morte di uno dei due coniugi, il diritto di abitazione sulla residenza coniugale vieneacquisita direttamente dal coniuge superstite e dura finché egli rimane in vita.
Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare (c.c.144), e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.Art. 540 c.c
Cosa accade in caso di separazione dei coniugi sul diritto di abitazione?
L’assegnazione della casa coniugale, a seguito di separazione dei coniugi, dopo le modifiche introdotte dalla Legge 8 febbraio 2006, n. 54, in caso di affidamento condiviso dei figli, spetta al coniuge con il quale la prole minore stabilisce la propria residenza abituale.
Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643. Art. 155-quater. – (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza).
Con ciò non significa che il coniuge abbia un diritto reale di abitazione in quanto l’assegnazione è disposta unicamente nell’interesse della prole.
Quali sono gli obblighi inerenti l’uso e l’abitazione?
Chi ha l’uso di un fondo e ne raccoglie tutti i frutti o chi ha il diritto di abitazione e occupa tutta la casa è tenuto alle spese di coltura, alle riparazioni ordinarie e al pagamento dei tributi come l’usufruttuario. Se non raccoglie che una parte dei frutti o non occupa che una parte della casa, contribuisce in proporzione di ciò che gode. Art.1025
Secondo la disciplina codicistica, oggetto esclusivo del diritto è la casa nonché tutte le pertinenze quali: garage, balconi, giardini etc. Il contratto deve avvenire sotto forma scritta come regolamentato all’art. 1350 n. 4 c.c (Atti che devono farsi per iscritto).
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