Quando parliamo di estetica dell’edificio, siamo abituati a fare riferimento al decoro architettonico dello stabile.
Con tale concetto, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza, “deve intendersi l’estetica del fabbricato data dall’insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità” (Cass. 851 del 2007).
L’art. 1127 c.c., parlando delle sopraelevazioni, fa riferimento all’aspetto architettonico dell’edificio.
Decoro ed aspetto architettonico: ci sono differenze?
Secondo una corte d’appello si, tanto che una sopraelevazione, pur essendo riconosciuta lesiva del decoro era stata considerata lecita in quanto non alterava l’aspetto dell’edificio medesimo.
La Cassazione, pur condividendo in linea teorica questa distinzione, arriva a risultati diversi.
Si legge in una sentenza depositata in cancelleria lo scorso 24 aprile che appare “incongrua con riferimento alle norme di legge richiamate, l’affermazione della corte distrettuale, la quale, dopo avere affermato che la costruzione sopra l’ultimo piano aveva alterato il decoro architettonico, cioè “l’insieme e le linee della strutture dell’edificio con i quali l’originario progettista intese caratterizzare l’insieme dell’edificio, imprimendogli una determinata fisionomia”….; ha poi incoerentemente ritenuto che il nuovo manufatto fosse compatibile con l’aspetto architettonico dell’edificio (“… ha rispettato senz’altro lo stile architettonico dell’intero edificio condominiale, e, al di là di possibili (ed inevitabili) lievi differenze nella colorazione del muro esterno, non costituisce di certo una stonatura rispetto all’insieme…“.
E’ vero, proseguono da piazza Cavour “la nozione di aspetto architettonico di cui all’art. 1127 c.c. non coincide con quella di decoro di cui all’art. 1120 c.c. (che è più restrittiva): l’intervento edificatorio quindi dev’essere decoroso (rispetto allo stile dell’edificio), e non deve rappresentare comunque una rilevante disarmonia rispetto al preesistente complesso tale da pregiudicarne le originarie linee architettoniche, alterandone la fisionomia e la peculiarità impressa dal progettista. In altre parole nella fattispecie in esame, non è chiaro se l’aspetto architettonico possa prescindere del tutto dal decoro arcitettonico riscontrato. È vero che i due concetti esprimono due fenomeni diversi, ma in qualche modo, come in questo caso, l’uno non può prescindere dall’altro: trattasi infatti di un manufatto di discreta volumetria che occupa gran parte dell’originario terrazzo dell’ultimo piano – dunque ben visibile dall’esterno – che è stato aggiunto alla preesistente costruzione con in qualche modo inevitabile alterazione delle linee originarie dell’intero stabile“.
Insomma aspetto e decoro sono si concetti differenti ma pur sempre strettamente connessi.
“Non appare inutile rammentare che” chiosano gli ermellini “in materia di condominio di edifici, il codice civile, nel riferirsi, quanto alle sopraelevazioni (art. 1127, terzo comma, c.c.), all’aspetto architettonico dell’edificio, e, quanto alle innovazioni (art. 1120, secondo comma, cod. civ.), al decoro architettonico dello stesso, adotta nozioni di diversa portata, intendendo per aspetto architettonico la caratteristica principale insita nello stile architettonico dell’edificio, sicché l’adozione, nella parte sopraelevata, di uno stile diverso da quello della parte preesistente comporta normalmente un mutamento peggiorativo dell’aspetto architettonico complessivo, percepibile da qualunque osservatore (Cass. n. 1025 del 22/01/2004) (Cass. 24 aprile 2013, n. 10048).
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