a12443-danno-rumori-immissioniCommette il reato di stalking chi esaspera i vicini tanto da provocare in loro gravi stati d’ansia e costringerli a cambiare abitudini di vita, assentandosi dal lavoro e assumendo tranquillanti. Lo afferma la Cassazione (la sentenza è oggetto di un approfondimento sul giornale di domani, 12 luglio, nella pagina dedicata al condominio), andando oltre la tradizionale definizione del reato (previsto dall’articolo 612 bis del Codice penale) e aprendo nuove prospettiva.

Perché sinora, anche a causa della campagna mediatica condotta da TV e giornali all’epoca dell’introduzione della nuova fattispecie di reato, il termine stalking viene spesso associato a comportamenti che attengono alla sfera affettiva.

Tuttavia, se è vero che le vittime sono quasi sempre partner e soprattutto ex, in particolar modo donne, oggetto di attenzioni morbose se non addirittura violente da parte dell’ex compagno o marito, è anche vero che il delitto in esame ben può configurarsi al di fuori di una relazione sentimentale. E la norma punisce le condotte di minaccia o molestia che, reiterate nel tempo, finiscono con il turbare così profondamente la vita delle vittime al punto da provocare in loro gravi stati d’ansia o, peggio ancora, costringerli a mutare le abitudini e stili di vita. Tipica situazione condominiale.

Per questo la Cassazione ha chiarito lo “stalking condominiale”, che si verifica tutte le volte in cui il condòmino molesta e perseguita i vicini di casa con una serie di azioni volte:

– a ingenerare in loro un fondato timore per l’incolumità propria o di un familiare;

– a costringere la vittima a cambiare le proprie abitudini.

Non solo: la Cassazione ha confermato le accuse di stalking contro l’imputato, anche se fondate sulle dichiarazioni della persona offesa, in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui le dichiarazioni della persona offesa «possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto».

“Le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato”

In sostanza: la condanna per stalking può scattare anche in base alle sole accuse mosse dal soggetto perseguitato, se valutate dal giudice credibili ed attendibili.

 

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Written by Studio Adriani

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