Ecco quali principi condizionano la derogabilità di alcune delle norme in materia di distanze in edilizia

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Una delle differenze tra disciplina privatistica e disciplina pubblicistica è che, mentre la prima, tutelando i diritti soggettivi dei privati, è da essi derogabile, la seconda, al contrario non consente eccezioni o deroghe.

Con riguardo alla disciplina privatistica contenuta nel Codice Civile, le distanze prescritte fra edifici nell’interesse privato nonché tra questi ed i confini, sono derogabili con il consenso tra vicini.

Nelle ipotesi in cui la deroga è ammessa, l’accordo che prevede il mantenimento di una costruzione a distanza minore di quella prescritta da un regolamento comunale deve necessariamente avere la forma di un contratto, non essendo sufficiente una scrittura unilaterale del proprietario del fondo vicino.

Tali contratti (o convenzioni) hanno l’effetto di costituire una servitùa favore di un determinato fondo (il fondo dominante, appunto), arrecando a questo una utilitas cui corrisponde una limitazione a carico del fondo servente.

Situazione diversa per quanto riguarda la disciplina pubblicistica contenuta nei piani regolatori e nei regolamenti edilizi comunali la quale, essendo principalmente dettata a tutela dell’interesse generale a un prefigurato modello urbanistico, non tollera deroghe convenzionali da parte dei privati e tali deroghe, se concordate, sono invalide. Tutto ciò, per costante giurisprudenza, vale anche per gli accordi tra privati aventi ad oggetto le norme integrative degli strumenti urbanistici locali, quando queste prevedano distanze tra le costruzioni sui fondi finitimi, visto il preminente interesse pubblico in nome del quale sono dettate le norme integrative stesse.

In presenza, dunque, della volontà dei soggetti confinanti di derogare a una norma sulle distanze applicabile anche ai loro fondi, occorrerà stabilire se quella norma abbia natura privata oppure pubblica. Nel primo caso le parti potranno pattuire deroghe, nel secondo prevale l’interesse generale e la norma, pertanto, non è derogabile

 

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Written by Studio Adriani

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