La ricostruzicasa_nuova_vecchiaone di un rudere va considerata realizzazione di una nuova costruzione, in quanto tale non equiparabile alla ristrutturazione edilizia? La risposta è custodita all’interno di una recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 15 marzo 2016, n. 1025, in materia di corretta qualificazione dell’intervento edilizio di ricostruzione di un rudere.

Ricostruzione di un rudere: il titolo necessario

I Supremi giudici amministrativi hanno ricordato che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la ricostruzione dei ruderi va considerata, quando la parte dell’opera muraria ancora esistente non consente la sicura individuazione dei connotati essenziali del manufatto originario, realizzazione di una nuova costruzione, in quanto tale non equiparabile alla ristrutturazione edilizia (confermando il risalente orientamento della giurisprudenza amministrativa incardinato nella sentenza del Consiglio di Stato, IV, 15 settembre 2006, n. 5375).

In maniera altrettanto condivisibile è stato affermato nel recente passato che la nozione di ristrutturazione edilizia, definita dall’articolo 31, lettera d) della legge n. 457 del 1978 (in seguito: articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. 380), presuppone la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, cioè di un fabbricato dotato di murature perimetrali, strutture orizzontali e copertura; pertanto l’attività di ricostruzione su ruderi non rientra nella nozione di ristrutturazione edilizia ma costituisce una nuova costruzione.

Tutte le definizioni e i titoli abilitativi

Tuttavia, è necessario ricordare che la normativa degli anni più recenti ha inciso in modo piuttosto significativo sui titoli necessari per procedere alla ricostruzione di ruderi: ed infatti, l’art. 30 della Legge n. 69 del 2013, nel modificare l’articolo 3, comma 1, lettera d) del Testo Unico Edilizia (d.P.R. 380/2001) ha stabilito che rientrano nella nozione di ristrutturazione edilizia gli interventi “volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza”.

RICHIEDI CONSULENZA SU QUESTO ARGOMENTO

 

Fonte

Written by Studio Adriani

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *