Le distanze degli alberi dai confini sono dettate dai regolamenti e dagli usi locali. In mancanza di essi valgono le minuziose indicazioni prescritte dall’art. 892 cod.civ.

Per le distanze degli alberi dai confini il codice civile rinvia a regolamenti e usi: in mancanza di essi valgono le distanze minuziosamente prescritte – in base alle tipologie di albero – dall’art. 892 cod.civ.. Norme particolari disciplinano eccezioni alle distanze, sostituzione degli alberi o loro eventuale ricrescita spontanea.

Si tratta evidentemente di una normativa molto articolata, segno della grande importanza storica delle disposizioni in questione.

In primis, l’art. 892 del codice civile prescrive che «Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali».

A seguire la medesima norma prescrive che, in mancanza di disposizioni da parte di regolamenti e usi locali, debbano essere osservate le seguenti distanze minime:

1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;

2) un metro e mezzo per gli alberi non di alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;

3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell’albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro» .

Distanze delle essenze legnose da rispettare per salvaguardare i rapporti con i vicini

Distanze e altezze che le piante devono osservare dal confine esistente costituito da un muro divisorio

L’obbligo di rispettare determinate distanze è rivolto sia ad evitare l’invasione del fondo altrui con radici, sia che gli alberi tolgano luce e vista. Quindi sussiste anche se l’albero è piantato in una vasca ricavata nel terreno, mentre non vale per piante in vaso mobile.

Qualora esistano sul muro a confine finestre o vani luce che si vedono diminuire la luminosità, la norma non si applica.

La distanza si misura a partire dal punto della semina o dalla base esterna dell’albero piantato, a livello del terreno. Per un albero adulto, rispetto a cui non è possibile stabilire se sia nato o se sia stato piantato oppure di quanto è cresciuto nel tempo, si dovrà necessariamente misurare la distanza dal centro del tronco.

Molto particolare il caso delle piante rampicanti, che per loro natura sorgono a distanza zero dal muro. La loro presenza sul muro comune è pertanto considerata “fisiologica”, e nulla dice circa la volontà dei proprietari dei due fondi finitimi. In altre parole, la presenza di una pianta rampicante sul muro di confine non è idonea far presumere che il muro sia comune.

Ai sensi del’art. 894 cod.civ., «Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti».

Per altro verso, dispone l’art. 895 cod.civ. che, «Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l’albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale. La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine».

Come si vede, il venir meno di un albero fa venir meno anche le eventuali deroghe relative all’albero stesso. Non se ne potrà dunque piantare un altro nella medesima posizione; se però l’albero ricresce spontaneamente, per la parte rigermogliata restano consentite le distanze preesistenti.

Le immagini sono del volume: C.Chierchia, R.Distinto, Distanze da confini e costruzioni, Wolters Kluwer Italia, 2013

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Written by Studio Adriani

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