Demolizione e ricostruzione, quando è sufficiente la Scia? La questione è stata affrontata dalla seconda sezione penale dellaCorte di Cassazione penale nella sua sentenza 26713/2015.  Si tratta, come si vede, di una sentenza penale, giacché tutto prende le mosse da un procedimento per abuso edilizio a carico di un proprietario.

Il caso
In un procedimento per abuso edilizio il proprietario fondava le proprie difese su una norma della Regione Toscana (art. 79, comma 2, lettera d) L.R. n.1/2005), la quale consentiva di procedere a fronte di mera DIA – senza dunque un vero e proprio permesso di costruire – in caso di nuove opere che avessero consistenza complessiva uguale o minore rispetto alle opere preesistenti. Tipico conflitto tra norme regionali e norme nazionali, visto che all’epoca dei fatti il DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell’Edilizia) non prevedeva tale agevolazione.

In pendenza di giudicato, anche a livello nazionale prendeva però piede tale principio.
Con il c.d. “Decreto del fare” (D.L. 21 giugno 2013, n. 69), infatti, sono stati previsti nuovi casi nei quali il permesso di costruire può essere sostituito dalla più snella SCIA (la quale – lo ricordiamo – ha sostituito la DIA, per questa e per molte altre situazioni, ai sensi della legge 30 luglio 2010, n. 122). Tra tali casi anche l’ipotesi in cui, pur in presenza di modifiche alla forma della struttura, non vi sia incremento volumetrico della struttura stessa.

Un’innovazione normativa che pareva far venire meno le pregresse questioni di gerarchia delle fonti del diritto, che – sia detto per inciso – ultimamente la Cassazione tende a risolvere, in questa materia, con un certo favore per le norme nazionali. Grazie al Decreto del Fare, insomma, parevano essere per il ricorrente margini per sostenere l’assenza di abuso edilizio, se non altro in virtù di una norma sopravvenuta a lui più favorevole.

Cosa dice la Cassazione
Senonché, la Suprema Corte ha mostrato sul punto un certo rigore, sancendo che grava su chi costruisce l’onere di dimostrare l’effettiva assenza di incremento volumetrico.
Qualora dunque si alteri la foggia della struttura, è necessario tener traccia e prova del suo aspetto preesistente e della sua volumetria non inferiore alla nuova, in maniera da poter dimostrare tutto ciò anche dopo demolizioni e modifiche.
Se tale prova non può essere data, si applica la disciplina ordinaria con conseguente necessità del permesso di costruire.
Quest’ultimo dovrà dunque essere richiesto, in via prudenziale, in tutti i casi in cui si ritenga di non poter poi adeguatamente dimostrare l’assenza di incremento volumetrico.

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Written by Studio Adriani

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